DIRITTO

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Art. 2.
La Repubblica riconosce e garantisce i diritti
inviolabili dell’uomo, sia come singolo, sia nelle
formazioni sociali ove si svolge la sua personalità,
e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili
di solidarietà politica, economica e sociale.

 

DIRITTOultima modifica: 2017-04-04T12:36:15+02:00da criminologi2